«Il reato di divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale, previsto dall'art. 734 bis cod. pen., prescinde alla volontarietà della condotta divulgativa ed è perciò punibile anche a titolo di colpa.»
«Il giudice adito per l'invalidazione di una delibera di esclusione di un associato per gravi motivi - ai sensi dell'art.24, comma 3, c.c. - é tenuto ad accertare se si sia avverata in concreto una delle ipotesi previste dalla legge o dall'atto...»