I benefici previsti dalla Legge 104 sono rivolti a una platea ben definita di destinatari, che comprendono tanto le persone con disabilità grave quanto i loro familiari diretti, che svolgono il ruolo di caregiver.
In particolare, l’art. 3 della legge 104 identifica come persona con disabilità “chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base”.
Quando una persona è affetta da una menomazione dalla quale discende una riduzione permanente dell'autonomia personale, che rende necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, allora il soggetto ha diritto a forme di sostegno intensivo.
I caregiver, invece, sono quei familiari che, senza una formazione specifica, si assumono la responsabilità dell'assistenza quotidiana alla persona disabile. Questa figura può includere il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle, o altri parenti fino al secondo grado e, in casi eccezionali, anche i parenti di terzo grado, se quelli di grado più vicino non sono disponibili o in grado di prestare assistenza.
Questi familiari, spesso divisi tra l'impegno lavorativo e l'obbligo di prendersi cura dei propri cari, possono usufruire di permessi lavorativi retribuiti.
In questo contesto, i permessi biennali offrono un'opportunità preziosa per i caregiver, permettendo loro di disporre del tempo necessario per svolgere il loro compito senza perdere il posto di lavoro.
Ebbene, i permessi biennali previsti dalla Legge 104 possono essere sfruttati esclusivamente dal caregiver, non essendo consentito che il lavoratore disabile richieda, per sé stesso, il permesso di congedo retribuito ex art. 42 D.lgs. n. 151/2001.
Tuttavia, il dipendente che beneficia della Legge 104 può, comunque, richiedere un congedo biennale non retribuito. Questo tipo di congedo, disciplinato dall’art. 4 della L. 53/2000, permette al lavoratore di mantenere il proprio posto di lavoro, ma senza diritto alla retribuzione e con il divieto di svolgere qualsiasi altra attività lavorativa.
Tanto premesso, due sono le forme di congedo disponibili per situazioni di grave disabilità certificata, ai sensi della Legge 104:
- un congedo biennale retribuito, in forza dell’art. 42 D.lgs. n. 151/2001, riservato ai soli caregiver;
- un congedo biennale non retribuito, ai sensi della L. 53/2000, che può essere richiesto anche dallo stesso lavoratore disabile.