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Legge 104, anche il lavoratore disabile ha diritto a due anni di congedo, ma senza retribuzione: ecco cosa devi sapere

Legge 104, anche il lavoratore disabile ha diritto a due anni di congedo, ma senza retribuzione: ecco cosa devi sapere
La Legge 104 prevede la possibilità, per chi presta assistenza a un familiare, di beneficiare di un congedo retribuito di due anni. Il dipendente disabile che beneficia della Legge 104 può, comunque, richiedere un congedo biennale?
La Legge 104/1992 rappresenta, nel sistema giuridico italiano, un pilastro fondamentale per la tutela dei diritti delle persone con disabilità e dei loro familiari. Introdotta con l'obiettivo di garantire l'assistenza, l'integrazione sociale e il pieno esercizio dei diritti civili e sociali delle persone disabili, tale legge ha ridefinito il concetto di cura e supporto, riconoscendo l'importanza del ruolo svolto dai familiari e dai caregiver.
In un contesto sociale dove l’invecchiamento della popolazione e la maggiore prevalenza di malattie croniche hanno accentuato la necessità di assistenza continua, le norme contenute nella Legge 104 si rivelano cruciali. I permessi e i congedi lavorativi previsti da questa legge offrono un sostegno concreto non solo ai lavoratori che devono prendersi cura dei propri cari, ma anche alle stesse persone affette da disabilità.

I benefici previsti dalla Legge 104 sono rivolti a una platea ben definita di destinatari, che comprendono tanto le persone con disabilità grave quanto i loro familiari diretti, che svolgono il ruolo di caregiver.
In particolare, l’art. 3 della legge 104 identifica come persona con disabilità “chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base”.
Quando una persona è affetta da una menomazione dalla quale discende una riduzione permanente dell'autonomia personale, che rende necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, allora il soggetto ha diritto a forme di sostegno intensivo.

I caregiver, invece, sono quei familiari che, senza una formazione specifica, si assumono la responsabilità dell'assistenza quotidiana alla persona disabile. Questa figura può includere il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle, o altri parenti fino al secondo grado e, in casi eccezionali, anche i parenti di terzo grado, se quelli di grado più vicino non sono disponibili o in grado di prestare assistenza.
Questi familiari, spesso divisi tra l'impegno lavorativo e l'obbligo di prendersi cura dei propri cari, possono usufruire di permessi lavorativi retribuiti.
In questo contesto, i permessi biennali offrono un'opportunità preziosa per i caregiver, permettendo loro di disporre del tempo necessario per svolgere il loro compito senza perdere il posto di lavoro.

Ebbene, i permessi biennali previsti dalla Legge 104 possono essere sfruttati esclusivamente dal caregiver, non essendo consentito che il lavoratore disabile richieda, per sé stesso, il permesso di congedo retribuito ex art. 42 D.lgs. n. 151/2001.
Tuttavia, il dipendente che beneficia della Legge 104 può, comunque, richiedere un congedo biennale non retribuito. Questo tipo di congedo, disciplinato dall’art. 4 della L. 53/2000, permette al lavoratore di mantenere il proprio posto di lavoro, ma senza diritto alla retribuzione e con il divieto di svolgere qualsiasi altra attività lavorativa.

Tanto premesso, due sono le forme di congedo disponibili per situazioni di grave disabilità certificata, ai sensi della Legge 104:
  • un congedo biennale retribuito, in forza dell’art. 42 D.lgs. n. 151/2001, riservato ai soli caregiver;
  • un congedo biennale non retribuito, ai sensi della L. 53/2000, che può essere richiesto anche dallo stesso lavoratore disabile.
In conclusione, il diritto al congedo biennale retribuito non è concesso direttamente al lavoratore disabile, il quale al più potrà beneficiare del congedo non retribuito per gravi motivi personali.
Qual è la ragione di tale scelta da parte del legislatore?
Ebbene, la Legge 104 ha come finalità quella di garantire l’assistenza alle persone disabili, ma non nasce come un mezzo per agevolare il soggetto affetto da disabilità. Quest'ultimo infatti, proprio a causa della sua condizione, potrà beneficiare di altre forme di supporto, come ad esempio le varie agevolazioni fiscali, previste proprio dalla Legge 104.
Diversamente, il congedo biennale straordinario - disciplinato dal D. Lgs. 151/2001 - è riservato ai lavoratori dipendenti che assistono un familiare con disabilità grave, ma non direttamente al disabile.
Fondamentale è la funzione originaria del congedo straordinario retribuito. Esso nasce come un sostegno ai genitori di figli disabili. Con questo strumento, i genitori venivano messi nelle condizioni di prestare l'adeguata assistenza ai figli, senza essere costretti a rinunciare alla propria attività lavorativa.
Successivamente, il legislatore ha esteso tale misura anche ad eventuali altri soggetti che assistono un familiare affetto da grave disabilità.
L’equivoco nasce dalla erronea qualificazione (ormai ben radicata) del congedo biennale come il “congedo 104”, supponendo che lo stesso sia il frutto proprio di quella normativa, quando in realtà esso è, come detto, disciplinato dal Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
È importante, infine, tenere a mente che il periodo di congedo non contribuisce al calcolo dell’anzianità di servizio ai fini pensionistici; il lavoratore può comunque riscattare o versare i contributi corrispondenti, in base alle regole previste in materia di prosecuzione volontaria.


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