Anche per il 2024 il legislatore della legge di bilancio per il 2024, la L. 213/2023, ha riconosciuto alle lavoratrici caregiver il diritto a “Opzione donna”, la misura sperimentale che consente alle lavoratrici di ottenere un trattamento pensionistico con requisiti notevolmente ridotti rispetto a quelli previsti per la pensione anticipata ordinaria. Tuttavia, in maniera più restrittiva, ha portato da 60 a 61 anni la soglia d’età per potervi accedere.
In particolare, per effetto delle previsioni della citata legge, i requisiti per ottenere l’Opzione donna risultano ora i seguenti:
- compimento, entro il 31 dicembre 2023, di 61 anni di età ridotti a 59 anni, con 2 o più figli, ed a 60 anni di età con un unico figlio;
- raggiungimento di 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023;
- attesa di un periodo di finestra, a partire dalla data di maturazione dell’ultimo requisito e sino alla decorrenza della pensione, pari a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti, 18 mesi per le autonome.
Quanto alle condizioni soggettive, occorre rientrare in uno dei seguenti profili di tutela:
In particolare, per effetto delle previsioni della citata legge, i requisiti per ottenere l’Opzione donna risultano ora i seguenti:
- compimento, entro il 31 dicembre 2023, di 61 anni di età ridotti a 59 anni, con 2 o più figli, ed a 60 anni di età con un unico figlio;
- raggiungimento di 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023;
- attesa di un periodo di finestra, a partire dalla data di maturazione dell’ultimo requisito e sino alla decorrenza della pensione, pari a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti, 18 mesi per le autonome.
Quanto alle condizioni soggettive, occorre rientrare in uno dei seguenti profili di tutela:
- assistere - al momento della richiesta di prepensionamento e da almeno sei mesi - il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità accertata (ai sensi dell'art. 33), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente, qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni d'età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- soffrire una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
- essere lavoratrice licenziata o dipendente da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa istituita presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (art. 1, co. 852, L. 296/2006).
In riferimento a quest’ultima categoria, cioè le lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese in crisi, si potrà accedere con 59 anni e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023, a prescindere dal numero di figli.
Va poi precisato che, per le lavoratrici caregiver, la convivenza con il familiare da assistere è un elemento inderogabile per poter accedere ad Opzione donna dal momento che, come ha precisato lo stesso istituto previdenziale Inps, il “requisito dell’assistenza si considera soddisfatto in presenza di convivenza”.
Sul punto occorre fare riferimento alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 18 febbraio 2010, dove vengono forniti chiarimenti sul concetto di convivenza. Ai fini dell’accertamento del requisito della convivenza, si legge nel documento, è “condizione sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso interno (appartamento)”.
Inoltre i sei mesi di assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità devono intendersi continuativi.
Va poi precisato che, per le lavoratrici caregiver, la convivenza con il familiare da assistere è un elemento inderogabile per poter accedere ad Opzione donna dal momento che, come ha precisato lo stesso istituto previdenziale Inps, il “requisito dell’assistenza si considera soddisfatto in presenza di convivenza”.
Sul punto occorre fare riferimento alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 18 febbraio 2010, dove vengono forniti chiarimenti sul concetto di convivenza. Ai fini dell’accertamento del requisito della convivenza, si legge nel documento, è “condizione sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso interno (appartamento)”.
Inoltre i sei mesi di assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità devono intendersi continuativi.