(massima n. 1)
In ipotesi di assenza di lavoro per malattia, l'inosservanza, da parte del lavoratore, della disciplina dettata dall'art. 2 del D.L. 30 dicembre 1979 n. 663 (cony., con modifiche, dalla L. n. 33 del 1980), in tema d'invio della documentazione medica ai fini della erogazione dell'indennitą di malattia, non comporta automaticamente la legittimitą del licenziamento del lavoratore che abbia omesso d'inviare il certificato del prolungamento della malattia (effettivamente intervenuta), spettando al giudice del merito valutare, anche alla stregua della tipizzazione dei vari illeciti disciplinari compiuta dalla disciplina collettiva del rapporto, se detto mancato invio configuri o non un'infrazione di gravitą tale da giustificare la sanzione del licenziamento. (Nella specie, l'impugnata sentenza confermata dalla S.C. aveva escluso che l'omissione giustificasse il licenziamento, considerando, in particolare, che l'art. 27 del C.C.N.L. 26 luglio 1979 per i dipendenti della imprese di spedizione sanzionava solo con la sospensione per non pił di dieci giorni la pił grave ipotesi del lavoratore assentatosi dal lavoro simulando una malattia inesistente).