(massima n. 1)
La norma che vieta lo svolgimento di altre attività remunerate al lavoratore che fruisce del trattamento di integrazione salariale, prevista originariamente per la cassa integrazione guadagni ordinaria dall'art. 3, secòndo comma, del D.L.L.g.t. 9 novembre 1945, n. 788, recepita per la c.i.g. straordinaria dall'art. 2 della L. 5 novembre 1968, n. 115, e contenuta anche nella successiva L. 20 maggio 1988, n. 160 (art. 8) trova applicazione per gli operai e per gli impiegati e riguarda, in relazione alle finalità di tale disciplina, le attività di lavoro sia subordinato che autonomo; la violazione di tale divieto può concretare un inadempimento contrattuale di gravità tale da pregiudicare l'elemento della fiducia che caratterizza il rapporto di lavoro subordinato. (In base a tale principio, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che aveva ravvisato gli estremi della giusta causa di licenziamento, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, in relazione allo svolgimento di un'attività continuativa di lavoro autonomo in violazione del suddetto divieto).