(massima n. 1)
Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia può costituire elemento idoneo a dimostrare la insussistenza dell'infermità addotta a giustificazione dell'assenza, e quindi una violazione degli obblighi contrattuali tale da concretare una giusta causa di licenziamento, nè l'esistenza o meno della malattia deve essere necessariamente verificata a tal fine attraverso l'intervento dei competenti istituti previdenziali, non vigendo in proposito alcun principio che vincoli ad uno specifico controllo sanitario l'accertamento da parte del giudice delle condizioni fisiche del lavoratore.