(massima n. 1)
La prestazione di altre attivitą remunerate da parte del lavoratore che fruisce del.trattamento di integrazione salariale, in violazione del divieto di cui all'art. 3 D.L.G.L.T. n. 788/1945, e la stessa falsa dichiarazione resa per ottenere detto beneficio, concretano ipotesi di illecito che incidono sul rapporto previdenziale ma non sono idonee di per sé a ledere situazioni soggettive giuridicamente rilevanti del datore di lavoro. Tali comportamenti del lavoratore al pari di altri fatti estranei al rapporto di lavoro possono giustificarne il licenziamento, sempre che si sia verificata nel caso concreto l'effettiva incidenza sul rapporto di lavoro.