(massima n. 1)
Ove il contratto collettivo applicabile preveda specificamente le infrazioni commesse dal lavoratore punibili con una sanzione disciplinare, stabilendo quindi una predeterminata sanzione per ogni predeterminato comportamento, il giudice del merito deve escludere il rapporto di proporzionalità fra fatto e sanzione quando la scelta di questa non è conforme a tale normativa contrattuale, e non può decidere — senza invadere un campo riservato all'autonomia collettiva — se un determinato comportamento ancorché punibile ex contractu solo con una sanzione conservativa, sia invece punibile con la maggiore sanzione espulsiva sul presupposto dell'esser venuto meno il rapporto di fiducia.