(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui la contrattazione collettiva applicabile preveda la facoltą del datore di lavoro di licenziare il dipendente che abbia gią subito sanzioni disciplinari in un dato arco di tempo (nella specie, provvedimenti di sospensione per un totale di quindici giorni nel corso di un anno), la mancata impugnazione di dette precedenti sanzioni all'epoca della loro applicazione non preclude al lavoratore la possibilitą di impugnare il successivo licenziamento contestando la legittimitą delle sanzioni stesse, in quanto la disciplina inderogabile dettata dall'art. 7 della L. n. 300 del 1970 da un lato non contempla termini di decadenza per impugnare le sanzioni disciplinari, e dall'altro non consente all'autonomia privata di stabilirne, anche se indirettamente e limitatamente a taluni effetti.