(massima n. 1)
In tema di separazione, il coniuge tenuto al versamento dell' assegno di mantenimento non può ritenersi esonerato del relativo obbligo nei confronti dell'altro coniuge, qualora questi riceva delle forme di aiuto dalla famiglia d'origine, specie allorché tale aiuto sia reso necessario dalla esiguità dei redditi del beneficiario e dalla modesta entità del contributo al mantenimento stesso.