(massima n. 1)
Il fatto che una disposizione collettiva indichi una determinata condotta del lavoratore come giusta causa di licenziamento non preclude la possibilitą che quella medesima condotta sia considerata, in ragione di particolari circostanze che ne riducano la gravitą, come giustificato motivo soggettivo di licenziamento ai sensi dell'art. 3, L. n. 604 del 1966, restando conseguentemente esclusa la necessitą che il recesso intimato per tale motivo sia preceduto dalla predisposizione e dall'affissione del cosiddetto codice disciplinare.