(massima n. 1)
In tema di revisione, la manifesta infondatezza che giustifica la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di revisione deve essere tale da dar luogo alla sua rilevabilità immediata, in base a semplice e sommario esame delibativo, senza necessità di un approfondito e completo esame di merito, che va svolto soltanto nel vero e proprio giudizio di revisione. Ne consegue che, quando invece l'esame è fatto in sede di giudizio delibativo (rescindente), ciò vale di per se stesso ad escludere la manifesta infondatezza della richiesta di revisione e comporta perciò l'annullamento dell'ordinanza con la quale la richiesta di revisione è stata dichiarata inammissibile.