(massima n. 1)
Non sono equiparabili la nozione legale di giustificato motivo (art. 3 legge n. 604 del 1966) e la nozione contrattuale di giustificatezza del licenziamento del dirigente, poiché, dato il particolare modo di configurarsi del rapporto di lavoro dirigenziale e la esclusione nel suo ambito di un licenziamento qualificabile come disciplinare, ai fini della giustificatezza del licenziamento pub rilevare qualsiasi motivo, purché giustificato, ossia costituente base di una decisione coerente e sorretta da motivi apprezzabili sul piano del diritto, i quali non richiedono l'analitica verifica di specifiche condizioni, ma una globale valutazione che escluda l'arbitrarietą del licenziamento.