(massima n. 1)
Ove un rapporto di lavoro (nella specie, di un dirigente), relativamente al quale sia stata stipulata una clausola di stabilità relativa, cessi, ante tempus, a seguito di risoluzione consensuale — che rimane pienamente ammissibile anche in presenza di siffatta clausola in quanto da essa scaturiscono diritti pur sempre disponibili — resta travolta la pattuizione di stabilità relativa e viene meno il diritto alla retribuzione garantita per il periodo convenuto; non sussiste inoltre, in tale ipotesi, il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, la quale presuppone l'esercizio di un vero e proprio diritto di recesso unilaterale da parte del datore di lavoro ed ha la finalità di compensare il lavoratore per il disagio conseguente alla necessità della ricerca di un nuovo posto di lavoro.