(massima n. 1)
In materia di recesso dal rapporto di lavoro, č valida la clausola del contratto individuale che preveda un termine di preavviso per le dimissioni pił lungo rispetto a quello stabilito per il licenziamento, ove tale facoltą di deroga sia prevista dal contratto collettivo ed il lavoratore riceva, quale corrispettivo per il maggior termine, un compenso in denaro, dovendosi escludere che tale accordo si ponga in contrasto con l'art. 1750 c.c., di cui va esclusa l'applicazione, attesa l'impossibilitą di ravvisare una analogia fra il contratto di lavoro subordinato e quello d'agenzia, nel quale il lavoratore autonomo sopporta il rischio economico.