(massima n. 1)
Il principio di buona fede di cui all'art. 1375 c.c. riguarda l'esecuzione del contratto e non anche la sua risoluzione, anche quando č ammissibile il licenziamento ad nutum ai sensi dell'art. 2118 c.c. (Nella specie, perfezionatasi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 108 del 1990, il lavoratore aveva lamentato la violazione del principio di buona fede deducendo che il datore di lavoro in epoca immediatamente successiva al suo licenziamento aveva assunto altro personale della sua stessa qualifica; la S.C., ha confermato la sentenza impugnata enunciando il riportato principio e osservando che l'interessato licenziato, anche se da solo, con la motivazione «riduzione di personale» non aveva fatto valere la violazione dell'art. 15, comma sesto, della legge n. 265 del 1949, che attribuisce ai lavoratori licenziati per riduzione di personale la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda).