(massima n. 1)
Al di fuori dell'ipotesi in cui la contrattazione collettiva contenga una clausola di stabilitą relativa prevedente la risoluzione automatica (senza preavviso) del rapporto di lavoro al raggiungimento di una certa etą del lavoratore, il conseguimento da parte di quest'ultimo dell'etą pensionabile, se abilita il datore di lavoro a procedere al licenziamento ad nutum, non esonera lo stesso dal concedere il preavviso di licenziamento e, in difetto della relativa intimazione, dal pagamento della indennitą sostitutiva. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto al lavoratore avente la qualifica di dirigente e licenziato durante il periodo di comporto il diritto all'indennitą di preavviso nonostante l'inabilitą permanente derivata dall'infermitą).