(massima n. 1)
Il carattere dell'intangibilità della retribuzione, inderogabilmente sancito dall'art. 2099 c.c. ed accentuato, con riguardo alla retribuzione corrisposta sotto forma di contributi a fondi aziendali, dall'art. 2117 dello stesso codice, il quale esclude che tali fondi possano essere distratti dal fine cui sono destinati o formare oggetto di esecuzione forzata da parte dei creditori del datore di lavoro o dei lavoratori, comporta nell'ipotesi di costituzione di un fondo aziendale di previdenza integrativa, alimentato, oltre che dai contributi del datore di lavoro, dall'accantonamento (mediante esborso diretto dei lavoratori o accollo della loro quota da parte del datore di lavoro) di una frazione della retribuzione dovuta ai lavoratori medesimi la nullità, ai sensi dell'art. 1419, secondo comma, c.c., della clausola del regolamento del fondo che, sia pure entro determinati limiti temporali ed in relazione ad un determinato comportamento del pensionato, preveda l'esclusione della corresponsione della pensione integrativa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la nullità indipendentemente dalla sua qualificabilità o non come patto di non concorrenza e dalla verifica della sussistenza o no della situazione di fatto da essa prevista della clausola dell'art. 11, n. 5, del regolamento del fondo aziendale della Cassa di Risparmio di Cesena, secondo cui «non compete pensione integrativa, nei limiti indicati nell'art. 2125 c.c., qualora il pensionato presti servizio presso altre aziende di credito operanti nella zona di attività della Cassa»).