(massima n. 1)
In materia di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi dell'assicurazione obbligatoria, la prescrizione dell'art. 1 D.L. 9 ottobre 1989, u. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389 deve essere interpretata nel senso che essa, con portata innovativa, ha aggiunto al previgente principio secondo cui l'imponibile si determina sul «dovuto» e non su quanto «di fatto erogato», il nuovo ed ulteriore criterio del «minimale» contributivo. Ne consegue che, secondo la suddetta normativa, gli accordi collettivi, diversi da quelli stipulati dalle organizzazioni sindacali pił rappresentative su base nazionale (ad es. gli accordi aziendali) ovvero gli accordi individuali hanno rilevanza ai fini contributivi soltanto quando determinino una retribuzione superiore alla misura minima stabilita dal contratto collettivo, in caso contrario restano irrilevanti e la contribuzione va parametrata al minimale suddetto.