(massima n. 1)
L'impugnazione di una rinuncia o transazione ex art. 2113 c.c. da parte del lavoratore ne determina l'automatica caducazione anche se proposta oltre il termine di sei mesi prescritto dalla citata disposizione, essendo onere del datore di lavoro che intenda far valere la rinuncia o la transazione eccepire la decadenza del lavoratore dalla impugnazione nel termine di cui all'art. 416 c.p.c.