(massima n. 1)
La quietanza ha valore probatorio di regola limitatamente alla somma della quale attesta la ricezione tranne che in base a particolari elementi di fatto che devono essere individuati si evidenzi la volontà abdicatoria del richiedente in relazione ad altri importi dovuti per il medesimo titolo — oltre quelli indicati come percepiti — o la volontà comune delle parti in relazione ad un dissenso sia pure potenziale su un determinato rapporto giuridico di evitare ogni contesa mediante reciproche concessioni.