(massima n. 1)
La quietanza liberatoria rilasciata dal lavoratore al proprio datore di lavoro - inserita nel caso di specie all'interno di un verbale di conciliazione - non può integrare una rinuncia a tutti gli eventuali diritti connessi al rapporto, e alle azioni esercitabili in dipendenza di essi, in difetto dell'indefettibile presupposto che il lavoratore abbia avuto l'esatta rappresentazione dei diritti che intendeva dismettere in favore del proprio datore di lavoro, ma può avere solo il valore di dichiarazione di scienza, ovvero di mera manifestazione del convincimento soggettivo del lavoratore stesso di essere stato soddisfatto in tutti i suoi diritti, e come tale, è del tutto inidonea a precludere l'azione giudiziaria volta a far valere diritti che non risultino soddisfatti effettivamente.