(massima n. 1)
L'accettazione del licenziamento da parte del lavoratore, ossia la manifestazione di volontą di quest'ultimo di non contestare l'avvenuto esercizio della facoltą di recesso del datore di lavoro non rientra nella previsione dell'art. 2113 c.c., non essendo configurabile una rinuncia o transazione che abbia ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili di legge.