(massima n. 1)
La rinunzia al diritto alla retribuzione in corrispettivo della prestazione lavorativa previsto e tutelato dalla Costituzione e dal codice civile quando sia anteriore alla maturazione del diritto č viziata da nullitā assoluta e soltanto quando esso sia acquisito al patrimonio del titolare l'invaliditā stabilita dall'art. 2113 c.c. per le rinunzie e le transazioni relative a diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili di legge si qualifica come ipotesi non di nullitā assoluta ma di annullabilitā condizionata all'esercizio della facoltā di impugnazione nel termine perentorio di cui allo stesso articolo.