(massima n. 1)
Le dimissioni del lavoratore subordinato sono riferibili ad un diritto disponibile del lavoratore e quindi sottratte alla disciplina dell'art. 2113 c.c., salvo che non siano poste in essere nell'ambito di un atto negoziale complesso, il cui contenuto investa anche altri diritti del prestatore derivanti da disposizioni inderogabili di legge o dall'autonomia collettiva, atto che quindi risulta soggetto al precetto posto da detta norma in relazione all'intero suo contenuto.