(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 2213, primo comma, c.c., che stabilisce l'invaliditā delle rinunzie e transazioni aventi per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. disposizione che č conforme al principio generale sancito dall'art. 1966, secondo comma, c.c., in tema di nullitā delle transazioni correlate a diritti sottratti alla disponibilitā delle parti, per loro natura o per espressa disposizione di legge trova il suo limite di applicazione nella previsione di cui all'ultimo comma del citato. art. 2113 c.c., che fa salve le conciliazioni intervenute ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 c.p.c., ossia quelle conciliazioni nelle quali la posizione del lavoratore viene ad essere adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro per effetto dell'intervento in funzione garantista del terzo (autoritā giudiziaria, amministrativa o sindacale) diretto al superamento della presunzione di condizionamento della libertā di espressione del consenso da parte del lavoratore, essendo la posizione di quest'ultimo adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro.