(massima n. 1)
Con riferimento alla disciplina dettata in tema di rinunce e transazioni, di cui all'art. 2113 c.c.,(disponente l'invaliditā di tali atti quando hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o dei contratti ed accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 c.p.c.), diritti di natura retributiva o risarcitoria indisponibili da parte del lavoratore non devono ritenersi soltanto quelli correlati alla lesione di diritti fondamentali della persona, atteso che la ratio dell'art. 2113 c.c. consiste nella tutela del lavoratore, quale parte pių debole del rapporto di lavoro, la cui posizione in via ordinaria viene disciplinata attraverso norme inderogabili, salvo che vi sia espressa previsione contraria. Ne consegue che č annullabile la transazione riguardante diritti di natura retributiva come il compenso per il plus orario e relativi accessori.