(massima n. 1)
L'accordo transattivo sottoscritto dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia «all'eventuale risarcimento danni per qualsiasi titolo» può assumere il valore di rinuncia o di transazione, che il lavoratore ha l'onere di impugnare nel termine di cui all'art. 2113 c.c., alla condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili aliunde che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi. Ne consegue che il diritto al risarcimento del danno biologico (nella specie, inerente il morbo di Parkinson) che si assume esser derivato dal rapporto non può ritenersi rientrare nell'oggetto della transazione, essendo il danno in questione accertato solo successivamente.