(massima n. 1)
La transazione conclusa tra dipendente e datore di lavoro avente ad oggetto la risoluzione del rapporto di lavoro - che non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2113 c.c. in quanto, anche quando č garantita la stabilitą del posto di lavoro, l'ordinamento riconosce al lavoratore il diritto potestativo di disporre negozialmente e definitivamente del posto di lavoro stesso, in base all'art. 2118 c.c. - determina il venir meno dell'illecito civile ascritto al datore di lavoro in relazione al licenziamento, con la conseguenza che non sono pił dovute al lavoratore le somme riconosciute allo stesso prima dell'atto transattivo per effetto di annullamento giudiziale del licenziamento.