(massima n. 1)
In caso di trasferimento di un ramo di azienda, l'art. 47 della L. n. 428 del 1990 e l'art. 2112 c.c. (in parte modificato dal citato art. 47, terzo comma) garantiscono la continuazione del rapporto e la salvaguardia dei diritti acquisiti (salva la facoltà dell'alienante, prevista dall'art. 47, quarto comma, di esercitare il recesso, nel rispetto della normativa sui licenziamenti), ma non il passaggio alle dipendenze dell'impresa cessionaria di tutti i lavoratori già addetti al ramo ceduto, sicché l'esclusione di taluni lavoratori dal passaggio alla impresa cessionaria, prevista nell'accordo concluso dalle imprese interessate a seguito dell'espletamento a norma di legge della procedura di consultazione sindacale,, non può ritenersi lesiva dei diritti dei suddetti lavoratori. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto non rilevante l'interpretazione della direttiva comunitaria in materia, stante la non configurabilità di una sua efficacia — cosiddetta orizzontale — sugli specifici rapporti).