(massima n. 1)
La garanzia apprestata dell'art. 2112 c.c. ai diritti derivanti dal rapporto di lavoro non implica anche la parificazione a tutti gli effetti con i dipendenti già in servizio presso l'impresa cessionaria, cosicché non è precluso alla disciplina contrattuale operante presso quest'ultima di accordare rilevanza, ai fini della regolamentazione di sviluppi di carriera previsti presso questa realtà aziendale, all'esperienza professionale, intesa non come mera anzianità di servizio, ma in termini di professionalità acquisita nella medesima organizzazione aziendale e valutata insindacabilmente in sede di accordi negoziali collettivi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto nei confronti di Alitalia s.p.a. la domanda dei comandanti piloti provenienti, a seguito di trasferimento d'azienda, da Ati s.p.a. di vedersi riconosciuto, in base all'anzianità maturata presso l'azienda ceduta, il diritto ad essere utilizzati su aeromobili di livello superiore laddove la disciplina collettiva applicabile presso la cessionaria Alitalia operava una valutazione preferenziale della professionalità dei piloti di Alitalia stessa).