(massima n. 1)
La disciplina posta dal secondo comma dell'art. 2112 c.c., che prevede la solidarietā tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda a prescindere dalla conoscenza o conoscibilitā degli stessi da parte del cessionario, presuppone - al pari di quella prevista dal primo e terzo comma della medesima disposizione quanto alla garanzia della continuazione del rapporto e dei trattamenti economici e normativi applicabili - la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d'azienda, con la conseguenza che non č applicabile ai crediti relativi ai rapporti di lavoro esauritisi o non ancora costituitisi a tale momento, salva in ogni caso l'applicabilitā dell'art. 2560 c.c. che contempla, in generale la responsabilitā dell'acquirente per i debiti dell'azienda ceduta, ove risultino dai libri contabili obbligatori. (Fattispecie relativa a rapporto di lavoro, non ancora costituitosi al momento della cessione di azienda, a seguito di giudicato mai attuato, di condanna della societā cedente all'assunzione del lavoratore e al risarcimento del danno).