(massima n. 1)
Per ramo d'azienda, ai sensi dell'art. 2112 c.c. (così come modificato dalla legge 2 febbraio 2001, n. 18, in applicazione della direttiva CE n. 98/50), come tale suscettibile di autonomo trasferimento riconducibile alla disciplina dettata per la cessione di azienda, deve intendersi ogni entità economica autonoma ed organizzata in maniera stabile, la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità, senza che sia necessaria anche la completezza materiale e l'autosufficienza del gruppo. (Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha ritenuto che la cessione del servizio esattoriale, operata da un istituto di credito, integrasse una ipotesi di cessione di ramo d'azienda, non rilevando — ai fini della sussistenza dei requisiti di autonomia funzionale ed organizzativa che il 5%, dei dipendenti svolgesse compiti promiscui (bancari ed esattoriali) e che il settore si avvalesse di alcuni servizi operativi — il centralino, il servizio paghe, supporti informatici — della banca).