(massima n. 1)
In tema di trasferimento d'azienda, l'art. 2112 c.c., nel testo (applicabile "ratione temporis") modificato dall'art. 47 della legge n. 428 del 1990 e antecedente alla novella introdotta con il d.l.vo n. 18 del 2001, comprendeva espressamente - in linea con la direttiva 77/187/CEE del 14 febbraio 1977, come ripetutamente interpretata dalla Corte di giustizia CE e poi trasfusa nella direttiva 99/50/CE e, infine, razionalizzata, senza innovazioni sostanziali, nella direttiva 2001/23/ CE - la possibilitā che il trasferimento riguardasse unitā produttive. Ne consegue che, in caso di licenziamento disposto dalla societā cedente, i successivi atti (nella specie, l'atto di precetto e il pignoramento) sono legittimamente notificati alla societā cessionaria del ramo d'azienda, al quale era addetto il lavoratore al momento, anteriore alla cessione, della risoluzione del rapporto.