(massima n. 1)
L'istituto del trasferimento di azienda, cui consegue la tutela dei lavoratori, ai sensi dell'art. 2112 c.c. e secondo le finalitā protettive indicate dalla Direttiva del Consiglio delle comunitā europee 14 febbraio 1977, n. 187, presuppone che, a seguito di contratto fra le parti o per altra causa, diversa persona subentri alla precedente, senza soluzione di continuitā, nella gestione della identica azienda da quest'ultima condotta, identitā che va riferita non solo all'oggetto dell'attivitā ma anche all'azienda intesa come complesso dei beni dell'impresa, venendo questa a diversificarsi per il solo mutamento soggettivo del titolare, ferma restando l'azienda e persistendo i rapporti di lavoro con i dipendenti; ne consegue che, in difetto di tali presupposti, la mera conservazione della denominazione aziendale non č idonea a configurare il detto trasferimento. (Nella specie, cessata l'attivitā di un'azienda alberghiera per finita locazione, dopo un lungo periodo di stasi era iniziata un'analoga attivitā da parte di una societā costituita dai figli del proprietario dell'immobile, che, pur conservando la denominazione aziendale, aveva del tutto diversificato il complesso aziendale ed il personale dipendente; la sentenza di merito, confermata dalla Suprema Corte in base agli enunciati principi, aveva escluso la sussistenza di un trasferimento aziendale rigettando le pretese creditorie avanzate ex art. 2112 c.c. da alcuni dipendenti della precedente azienda).