(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą del trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. (nel testo modificato dall'art. 47 legge n. 428 del 1990, attuativo della direttiva del Consiglio CEE n. 187 del 1977), č necessario accertare, oltre che i dati effettuati (quali l'eventuale collegamento economico-funzionale fra le imprese e la continuitą delle prestazioni di uno o pił lavoratori alle dipendenze prima di una determinata impresa e successivamente di un'altra), anche la volontą dei contraenti, dovendosi indagare, in particolare, se i beni ceduti siano stati considerati nella loro autonoma individualitą o non piuttosto nella loro funzione unitaria e strumentale.