(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 2112 c.c. (nel testo modificato dall'art. 47 della legge n. 428 del 1990) per la configurabilità del trasferimento di azienda, che può aver luogo anche in riferimento agli studi professionali tutte le volte in cui al profilo professionale dell'attività svolta si affianchi una organizzazione di mezzi e di strutture, un numero di titolari e di dipendenti, una ampiezza di locali adibiti ad attività professionale tali che il rapporto organizzativo e l'entità dei mezzi impiegati sovrastino l'attività del titolare, — il cui accertamento compete al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se fondato su una motivazione adeguata e immune da errori — è necessario il concorso di due requisiti: uno, obiettivo, rappresentato dalla continuità dell'azienda come entità economica organizzata dall'imprenditore e uno, soggettivo, consistente nella sostituzione dell'imprenditore. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esaurientemente e congruamente motivata la sentenza di merito che aveva ravvisato una successione nella medesima attività professionale di commercialista tra padre e figlio, che giustificava la condanna di quest'ultimo al pagamento dei crediti lavorativi maturati da una dipendente per il rapporto di lavoro intercorso con il padre).