(massima n. 1)
Il corrispettivo per le ferie non godute, che ha di solito natura risarcitoria, assume natura retributiva ogni qual volta il godimento delle ferie diventi impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti del rapporto di lavoro, in quanto, pur non essendo configurabile in questi casi alcuna responsabilitą per inadempimento in capo al datore di lavoro, spetta al lavoratore il diritto al pagamento della quantitą di lavoro prestato in eccedenza rispetto all'impegno normale derivante dal contratto.