(massima n. 1)
Le direttive comunitarie, le cui disposizioni abbiano un contenuto precettivo incondizionato e suscettibile di immediata applicazione, hanno efficacia cogente solo nei confronti degli Stati membri, cui esse, per loro natura, sono rivolte. Ne consegue che, in materia di lavoro notturno delle donne, non sono idonei di per sč a creare obblighi e diritti tra le parti di un rapporto di lavoro, in contrasto con le previsioni dell'art. 5 della legge 9 dicembre 1977 n. 903, l'art. 5 della direttiva n. 76-207 sulla attuazione del principio di paritą tra uomini e donne in materia di condizioni di lavoro, e, in particolare, l'inerente obbligo degli Stati membri di non stabilire come principio legislativo il divieto di lavoro notturno delle sole donne (sentenza della Corte di giustizia 5 luglio 1991, n. 245 del 1989, Stoeckel), obbligo comunque da ritenersi operativo nei confronti dell'Italia solo a seguito della denuncia, intervenuta nel 1992, della Convenzione Oil 9 luglio 1948 n. 89 (ratificata con legge 2 agosto 1952 n. 1305), stante il principio dell'art. 234 del Trattato CEE, facente salva l'osservanza degli obblighi internazionaliprecedentemente contratti dagli Stati membri.