(massima n. 1)
Il lavoro notturno prestato con caratteri di periodicitā regolare costituisce una modalitā temporale propria delle mansioni svolte nelle ore notturne, piuttosto che un prolungamento di durata delle medesime, e, pertanto, esso, non essendo rispondente ad esigenze aziendali imprevedibili, non č assimilabile al lavoro straordinario, con la conseguenza che ad esso non si estende la negazione del diritto a compenso per quello stabilita dall'art. 1 R.D.L. n. 692 del 1923, in relazione allo svolgimento di funzioni direttive per le quali non risulti previsto l'orario normale di lavoro comunque la durata massima dello stesso.