(massima n. 1)
Ai fini della corresponsione al dipendente della maggiore retribuzione per lavoro notturno, la prestazione di attivitą in turni non avvicendati, cui la contrattazione collettiva ricolleghi una percentuale di maggiorazione pił elevata rispetto a quella disposta in caso di turni avvicendati, correttamente va intesa nel senso di aver riguardo alle ipotesi in cui la mancanza di alternanza intercorra fra i turni diurni e notturni fondandosi tale interpretazione su di una ragione di maggiore onerositą complessiva della prestazione. (Nella specie, alla stregua di tale principio, la Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano accolto la domanda di un dipendente del Consorzio trasporti pubblici di Roma Cotral, intesa ad ottenere la maggiorazione per la prestazione di lavoro notturno nella misura pił elevata trenta per cento , prevista dal contratto collettivo di categoria in relazione alla prestazione di attivitą in turni non avvicendati, rispetto alla percentuale del venti per cento stabilita per la prestazione in turni avvicendati, dovendosi intendere quale prestazione in turni non avvicendati quella effettuata in pił turni comprendenti in ogni caso attivitą notturna, sia pure con diversi limiti temporali di inizio e di fine).