(massima n. 1)
La computabilitą o meno del compenso per lavoro notturno prestato con continuitą ai fini degli istituti indiretti (mensilitą aggiuntive, ferie, malattia e infortunio) deve essere verificata alla stregua della disciplina collettiva, nel rispetto dei canoni interpretativi di cui agli artt. 1362 e ss. c. c., tenendo presente che il principio di omnicomprensivitą della retribuzione, valido solo per determinati istituti di origine legale, non opera neppure come criterio sussidiario, ed altresģ che la disciplina prevista dall'accordo interconfederale del 27 ottobre 1946, reso efficace erga omnes dal D.P.R. n. 1070 del 1960, č derogabile dalla contrattazione collettiva, ove quest'ultima preveda una pił favorevole disciplina complessiva del singolo istituto. (Fattispecie relativa alla contrattazione collettiva per i dipendenti degli aeroporti).