(massima n. 1)
Ai fini del riconoscimento del diritto dei lavoratori subordinati al computo nella base di calcolo della retribuzione per il periodo feriale della maggiorazione per lavoro notturno, non č sufficiente l'accertamento della «normalitą» della prestazione notturna in turni periodici e della erogazione della relativa indennitą (reintroducendosi altrimenti il criterio della omnicomprensivitą della retribuzione, non legittimato in generale dal legislatore), ma, trattandosi di compenso erogato in ragione delle particolari modalitą della prestazione lavorativa e a compensazione dei relativi disagi, e in quanto tale non assistito dalla garanzia della irriducibilitą della retribuzione di cui all'art. 2103 c.c., occorre anche che la contrattazione collettiva faccia riferimento al concetto di retribuzione «ordinaria» o «normale». (Nella specie, relativa al lavoro notturno prestato dai dipendenti postali secondo turnazioni periodiche, la S.C. ha annullato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto dei lavoratori all'inclusione della relativa indennitą nel trattamento retributivo del periodo feriale, sulla sola base della constatazione che la contrattazione collettiva, negli spazi consentiti dalla Convenzione OIL n. 132 del 1970, ratificata e resa esecutiva con la legge 10 aprile 1981, n. 157, non determinava la misura della retribuzione spettante per il periodo feriale, senza accertare se la contrattazione collettiva facesse riferimento per la determinazione della retri-buzione feriale alla retribuzione «normale» o, invece, a quella «fissa giornaliera»).