(massima n. 1)
Il personale ferroviario — ancorché inserito nei turni di servizio — non ha diritto soggettivo, né interesse legittimo di diritto privato, alla prestazione di lavoro notturno, prefestivo e festivo (come in genere di lavoro prestato in deroga legittima oppure in violazione di norme poste a tutela dei lavoratori) — in quanto non risultano contrattualmente e legalmente previsti, né possono essere introdotti dalle clausole generali di correttezza e buona fede, mentre l'interesse dello stesso personale al trattamento economico (retributivo nonché indennitario o risarcitorio) — che spetta in dipendenza della prestazione effettiva di tale lavoro, per compensarne la maggiore penosità — risulta privo — se non addirittura immeritevole — di qualsiasi tutela giuridica — in difetto della prestazione effettiva dello stesso lavoro — e, come tale, è riconducibile ad un mero interesse di fatto, il cui mancato soddisfacimento non può costituire fonte di danno risarcibile, né fondamento giuridico di qualsiasi pretesa.