(massima n. 1)
In tema di compenso per lavoro straordinario, l'art. 2108 c.c. impone all'autonomia collettiva l'unico limite della necessaria maggiorazione del compenso stesso rispetto a quello dovuto per le prestazioni ordinarie, con la conseguenza che, quando per la determinazione dell'entità della maggiorazione non possa farsi applicazione del disposto dell'art. 5 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692 (nella specie, in relazione al rapporto di lavoro di dipendenti da impresa esercente il servizio pubblico di erogazione dell'energia elettrica e dell'acqua) e dell'ivi prevista misura del 10 per cento, non può ritenersi contrastante con alcuna norma imperativa la clausola contrattuale che stabilisca una maggiorazione di misura inferiore, così come, attesa l'inesistenza di un principio generale di omnicomprensività della retribuzione, nonpuò escludersi la legittimità della stessa clausola ove, senza sottrarsi al principio posto dal citato art. 2108 c.c., escluda dalla base di computo della maggioranza stessa taluni emolumenti di natura retributiva.