(massima n. 1)
Ai fini della determinazione della base di calcolo del compenso dovuto in caso di superamento dell'orario normale legale (cosiddetto straordinario legale) la nozione di retribuzione quale prevista dalla disciplina legale, tanto del codice civile (art. 2108) quanto del R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692, deve essere intesa in senso onnicomprensivo, tale cioè da includere in essa tutto ciò che costituisce compenso per il lavoro normale. Ciò peraltro, pur comportando la necessità di tener conto ai detti fini delle cosiddette mensilità aggiuntive, non implica anche che agli stessi fini debbano esser considerate le somme dovute al lavoratore durante le festività e le ferie, o la quota di trattamento di fine rapporto, dovendo ritenersi che con il riferimento alla paga o retribuzione dovuta «per il lavoro ordinario» la legge abbia riguardo al compenso erogato al lavoratore per ogni singola frazione di lavoro prestato e non anche alle altre componenti del complessivo trattamento economico, volte a remunerare l'inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale e l'osservanza degli altri obblighi che restano in vita pur in assenza di una prestazione d'opera.