(massima n. 1)
In ossequio alla norma dell'art. 2108 c.c. per la quale il lavoro straordinario deve essere compensato con un aumento di retribuzione rispetto al lavoro ordinario, nel determinare i criteri di calcolo di tale compenso, il giudice, in assenza di un principio generale di onnicomprensivitą della retribuzione, pur in presenza di emolumenti aventi carattere di continuitą e natura retributiva, deve prendere a riferimento la norma collettiva che fissa i criteri di compenso del lavoro straordinario, verificandone la coerenza con la norma di legge in relazione alle modalitą di fissazione della base di computo (Nella fattispecie la Corte ha cassato la pronunzia di merito che aveva accolto la domanda di un gruppo di dipendenti di un'azienda municipalizzata che chiedevano l'inserimento nella base di calcolo del compenso del lavoro straordinario di alcune voci retributive aventi carattere di continuitą, senza prendere in considerazione la norma collettiva che fissava detta base di calcolo esclusivamente in una maggiorazione dello «stipendio orario").