(massima n. 1)
La pluralitą di mansioni diverse non incide di norma sull'unicitą del rapporto di lavoro sia che il dipendente le esegua nell'ambito dell'orario normale, sia che l'esecuzione di prestazioni di natura eterogenea rispetto a quelle fornite in detto ambito si verifichi solamente in coincidenza di lavoro straordinario, con la conseguenza che le mansioni di maggiore rilevanza determinano il trattamento economico e normativo, mentre la prestazione lavorativa eccedente l'orario contrattuale, ancorché diversa e disomogenea rispetto a quella resa nell'ambito del detto orario deve essere qualificata e retribuita come lavoro straordinario, non potendo peraltro escludersi che ricorrendo particolari circostanze qualora il lavoratore espleti in favore del medesimo datore di lavoro una pluralitą di mansioni eterogenee in orari diversi ciascuna di esse sia riconducibile, secondo l'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile se congruamente motivato, all'esecuzione di un distinto contratto di lavoro.