(massima n. 1)
L'elencazione, contenuta nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 (applicabile anche con riguardo al personale dei consorzi di bonifica in considerazione della natura industriale dell'attivitā dei medesimi), delle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non si applica la limitazione di orario di otto ore giornaliere, stabilita dall'art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, ha carattere tassativo. Pertanto, non č consentito includervi, per effetto di interpretazioni analogiche, altre mansioni, diverse da quelle contemplate, neppure nel caso in cui tali diverse mansioni siano svolte dallo stesso soggetto in concorso con mansioni comprese nell'elenco e prevalenti su quelle da esso non considerate.