(massima n. 1)
Le cosiddette clausole elastiche, che consentono al datore di lavoro di richiedere «a comando» la prestazione lavorativa dedotta in un contratto di part-time (nella specie concluso prima dell'entrata in vigore del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n, 863) sono illegittime, in quanto potenzialmente lesive de) diritto a conseguire una retribuzione conforme all'art. 36 Cost., nella misura in cui impongono al lavoratore tempi di disponibilitą non utilizzabili in altre attivitą, siano esse redditizie o meno. In tal caso non tutto il contratto part-time perde validitą, ma solo quella parte di esso che riserva al datore di lavoro il potere unilaterale di fissare le modalitą temporali della prestazione pattuita; con l'ulteriore conseguenza che, per il periodo in cui la prestazione di lavoro č stata resa in base ad una clausola nulla, la disponibilitą alla chiamata del datore di lavoro, di fatto richiesta al lavoratore, pur non potendo essere equiparata a lavoro effettivo, deve comunque trovare adeguato compenso, tenendo conto di come quella disponibilitą abbia avuto in concreto incidenza sulla possibilitą di attendere ad altre attivitą redditizie, di quale sia stato il tempo di preavviso previsto o di fatto osservato per la richiesta di lavoro «a comando», dell'eventuale quantitą di lavoro predeterminata in maniera fissa e della possibile convenienza dello stesso lavoratore a concordare di volta in volta le modalitą della prestazione.